Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Ai sensi dell’art. 47, c. 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14 (situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico di organo di indirizzo politico al momento dell’assunzione in carica, titolarità di imprese, partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica) dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione. Il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.
Non applicabile al Consorzio in quanto gli Amministratori sono i Sindaci e/o delegati degli enti soci